AGEVOLAZIONI FISCALI
La tua donazione per Anffas Valli Pinerolesi gode di agevolazioni fiscali!
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano donazioni a favore di enti non profit, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
Il donatore è favorito perchè ha diverse modalità di risparmio fiscale:
- le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate nella sua disponibilità e quindi si riduce l’impatto delle imposte sulle donazioni,
- la deduzione riduce l’imponibile del contribuente,
- la detrazione permette di ridurre direttamente l’imposta.
Tutte le donazioni ad Anffas Valli Pinerolesi godono di benefici fiscali, basta solo scegliere se dedurre o detrarre l’importo donato.
Il singolo donatore o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.
Benefici fiscali per le donazioni
Dal 2018 le donazioni in denaro delle persone fisiche sono detraibili nella misura del 30% sino a 30.000 euro (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).
Agevolazioni fiscali per le persone fisiche:
- donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% fino ad un massimo di 30.000 per ciascun periodo di imposta;
- in caso di donazioni in favore delle ODV l’aliquota sale al 35%;
- in alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).
Agevolazioni fiscali per le aziende e enti:
- donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui);
- se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta successivo.